1. Al fine di promuovere la massima trasparenza nell'attività degli organi dello Stato e dei suoi apparati di intelligence e di sicurezza nazionale e ad integrazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è assicurato a qualunque cittadino italiano o straniero che ne faccia richiesta il diritto di accesso ai documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché ai documenti relativi ai restanti casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'articolo 24 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, dalla cui redazione siano trascorsi almeno venticinque anni.
2. Rimangono coperti da segreto di Stato esclusivamente i documenti la cui divulgazione possa arrecare attuale pregiudizio alla sicurezza nazionale o possa ledere il diritto alla riservatezza di singole persone.
1. È istituita la Commissione per la desecretazione degli atti di Stato, di seguito denominata «Commissione», responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, finalizzato alla desecretazione degli atti di Stato, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. La Commissione è presieduta da un funzionario dello Stato ed è composta da due senatori e da due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, da quattro funzionari pubblici, da quattro
1. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse l'accesso a qualsiasi documento prodotto da amministrazioni pubbliche, enti e organi di sicurezza dello Stato, la cui emanazione risalga ad almeno venticinque anni prima del momento della richiesta, senza che la richiesta medesima debba essere motivata.
2. È considerato documento ai sensi del comma 1 ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche ad uso interno, formati dai soggetti menzionati al citato comma 1.
3. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salvi le disposizioni vigenti in materia di bollo e i diritti di ricerca e di visura.
4. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 1, esprime un parere sulla richiesta medesima, che, in caso di rifiuto, è motivato e circostanziato.
5. Il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla data di notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di cui al comma 5, il giudice amministrativo, sussistendone i